Riflessioni sulla pubblicità consentita ad un avvocato.
In Italia, la pubblicità per gli avvocati è consentita, ma rigidamente regolamentata dall’articolo 35 del Codice Deontologico Forense. I professionisti possono promuovere la propria attività con qualsiasi mezzo (siti web, social media, stampa), contenenti informazioni siano , trasparenti, non ingannevoli, non denigratorie, rispettose del decoro della professione. Il rispetto dei doveri di probità, dignità e decoro professionale,; la tutela dell’immagine dell’avvocatura prescindono dal numero di persone che vengano concretamente a conoscenza del comportamento di un legale. Anche condotte poste in essere nella sfera privata,possono integrare una violazione dell’art. 9, comma 2, del Codice deontologico forense, ove risultino idonee a ledere il prestigio e l’onore della professione forense.
Regole Fondamentali della Comunicazione in Italia.
Il contenuto della pubblicità è libero. È possibile pubblicizzare i titoli professionali, le specializzazioni, i dati dello studio e, nel rispetto della normativa vigente, i compensi o i massimali della polizza assicurativa.
I divieti assoluti riguardano la pubblicità comparativa verso I colleghi e l’accaparramento di clientela (specialmente con modalità invasive, come approcciare direttamente potenziali clienti in luoghi pubblici .
Trasparenza: Ogni messaggio deve rendere chiaramente identificabile il professionista o l’associazione di cui fa parte.
I Canali di Promozione più Efficaci
Dato l’obbligo di mantenere un tono professionale, le strategie di marketing più adottate dagli studi legali italiani si concentrano sull’utilizzo di siti web: strumento cardine per presentare le proprie aree di competenza, il team e la storia dello studio.
Valido anche il “Content Marketing”: ovvero la pubblicazione di articoli di approfondimento su blog o piattaforme specializzate per dimostrare autorevolezza su specifiche tematiche giuridiche.
Molto utilizzato è “LinkedIn”: il social network professionale per il networking; la condivisione di aggiornamenti normativi rivolti ad aziende o altri professionisti .
Le riflessioni dell’Ordine di Roma.
A Roma, la pubblicità degli avvocati è consentita ma fortemente regolamentata dal Codice Deontologico Forense. I professionisti possono promuovere la propria attività con informazioni trasparenti e veritiere, ma sono vietati messaggi ingannevoli, comparativi o denigratori.
L’Ordine degli Avvocati di Roma vigila attivamente per sanzionare pratiche scorrette.
Le regole principali stabilite dal Consiglio Nazionale Forense impongono che la pubblicità rispetti i seguenti principi.
Trasparenza: le informazioni devono essere chiare e non equivoche.
Decoro: lo stile deve essere consono alla dignità della professione.
Veridicità: non sono ammesse f promesse sugli esiti dei giudizi né garanzie di vittoria..
I Canali di Comunicazione Consentiti
Gli avvocati operanti nella Capitale possono farsi pubblicità attraverso:
Siti web e Social Media: possono avere un proprio portale o profili professionali, e l’utilizzo di strumenti digitali per farsi conoscere è ormai una prassi consolidata nel competitivo mercato romano.
Piattaforme online:, dove i professionisti possono essere presenti su portali di servizi legali, a patto che le modalità di offerta non ledano il decoro professionale.
1. I mezzi tradizionali: sono assolutamente consentiti annunci su carta stampata, bigliettini, elenchi telefonici o cartellonistica, sempre nei limiti della sobrietà.
Appendice sulla deontologia Forense richiamata:
L‘art. 2 del Codice Deontologico Forense stabilisce l’ambito di applicazione delle regole di comportamento per gli avvocati. Le norme si applicano a tutta l’attività professionale, ai rapporti tra colleghi e con i terzi. Rilevano anche i comportamenti nella vita privata se compromettono la reputazione o l’immagine della professione. Regola quindi la condotta degli avvocati nello svolgimento dell’attività e nei rapporti interprofessionali ed esterni. [ Il dovere di decoro e probità si estende alla vita privata; se un comportamento extra-professionale lede l’immagine della professione forense, può costituire illecito disciplinare. [
L’articolo estende espressamente l’obbligo di rispetto di tutti i doveri deontologici anche ai praticanti avvocati, i quali sono soggetti al potere disciplinare degli organi forensic.
L’art. 9 impone all’avvocato il dovere di probità, dignità e decoro. Il professionista è tenuto a mantenere un comportamento irreprensibile, leale e corretto sia nell’esercizio dell’attività professionale sia nella vita privata, per non compromettere la propria reputazione e l’immagine dell’intera categoria.
I pilastri dell’Articolo 9, sono la dignità e decoro: La condotta del legale non deve mai svilire la figura professionale, sia nei rapporti con i clienti e i colleghi, sia con i magistrati.
La probità e indipendenza: l’attività deve essere svolta in assoluta autonomia e onestà intellettuale, escludendo qualsiasi conflitto di interesse o comportamento volto ad eludere la legge.
La Tutela dell’immagine: Il dovere di rispettare questi principi si estende anche al di fuori dell’ambito lavorativo e persino sui social media.
L‘art. 35 disciplina il dovere di corretta informazione. Così stabilisce che l’avvocato che fornisce informazioni sulla propria attività deve operare nel pieno rispetto dei principi di verità, correttezza, trasparenza e segretezza.
Gli avvocati possono fare pubblicità informativa sulla propria attività, purché le informazioni siano trasparenti, non ingannevoli, non denigratorie e non suggestive.
Sono tassativamente vietate le informazioni comparative con altri professionisti e l’indicazione di titoli o incarichi non inerenti alla professione forense.
