Contenzioso Immobiliare: condominio.

Installazione di reti trasparenti sul proprio balcone, per animali domestici.

Vivere in condominio vuol dire spesso e volentieri scendere a compromessi sia con la
comunità che popola il palazzo che con le singole preferenze quotidiane Ad esempio,
se ami gli animali domestici e vuoi vivere in casa con loro in un’abitazione
organizzata come un condominio, devi sapere che ci sono diverse regole da seguire
per poter abitare in modo pacifico con il tuo peloso e i vicini di casa. Oggi invece
approfondiamo un altro aspetto del vivere gli spazi in comune in presenza di animali
domestici: nello specifico ci occupiamo della loro protezione e dell’eventuale
installazione di una rete sul balcone per gatti, cani o anche bambini piccoli.
Rispetto al passato le norme che regolano i condomini si sono adeguate all’ingente
numero di famiglie o nuclei di singoli che posseggono animali domestici. A
dimostrarlo infatti è proprio la  legge n. 220/2012  che ha completamente riformato
parte della disciplina che regola i condomini, aggiungendo al codice civile il comma
4 dell’art. 1138 c.c. Cosa dice questa legge e relativo comma? Che il condominio non
ha alcun potere di impedire a un condomino di In merito alla possibilità di montare
una rete per gatti sul balcone del condominio, è opportuno porsi una semplice
quanto essenziale domanda: tale protezione, utile non solo agli animali domestici, ma
anche ai bambini in tenera età, è opportuno od obbligatorio che passi al vaglia e
quindi dall’autorizzazione dell’assemblea di condominio? La risposta è:
no! Pensiamo ad esempio a un appartamento con terrazza o balcone. Per impedire che
animali o bambini scavalchino facendosi male o escano all’esterno della proprietà in
modo pericoloso, è abbastanza evidente che diventa necessario per la sicurezza di
tutti lungo il perimetro. Pertanto, in questa situazione l’amministratore di
condominio, , non può richiedere la rimozione della barriera protettiva, seppur si
dovesse ritenere che tale rete abbia un’incidenza negativa sul decoro dello
stabile. Una situazione come quella appena descritta quindi, secondo la Corte di
Cassazione e in virtù della sentenza 6624/2012 del 30 aprile 2012, non può sussistere;
inoltre l’amministratore di condominio non può richiederne la rimozione né, tanto
meno, costringere il condomino a passare al vaglio dell’assemblea. Infatti la sentenza
appena citata afferma che il balcone, la terrazza o qualsiasi altra area esterna
dell’appartamento, di fatto costituisce “il prolungamento della corrispondente unità
immobiliare” quindi, tale area è di pertinenza, gestione e organizzazione esclusiva
della proprietà dell’appartamento.
Tale definizione conferma definitivamente che il proprietario dell’appartamento ha
facoltà di installare una rete di protezione per gatti sul proprio balcone, senza alcun
obbligo di comunicazione ai vicini. In più, visto che spesso e volentieri tali reti di
protezione per balconi, sono elementi necessari per garantire sicurezza e igiene, non
solo per il singolo, ma anche per tutta la comunità del condominio, le esigenze
risultano preminenti rispetto a qualsiasi altro aspetto di tipo estetico o di decoro

architettonico. E’ opportuno sottolineare che le reti di protezioni sono atte ad
evitare che gatti o cani entrino nel proprio appartamento, ritengono opportuno far
installare una recinzione che funga da barriera tra l’una e l’altra proprietà. Potrebbe
essere utile, per mantenere un buon rapporto con i condomini del palazzo, optare per
una soluzione trasparente e comunicativa informando, dell’installazione sul tuo
balcone della rete prima di applicarla, spiegando tutte le valide motivazioni a
supporto di questa iniziativa.

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